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 ASVAP Como
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SENTENZE

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Pubblichiamo di seguito i seguenti documenti:

Commento di Fulvio Aurora
l’intervento dell’Avvocato Vinicio Cannizzaro:
il Dispositivo della sentenza di Como
la Sentenza del Tribunale di Como
il Dispositivo della Corte di Appello di Milano
Nomina di Amministratore Provvisorio
Richiesta di nomina ad Amministratore Provvisorio
Interrogazione Parlamentare del 28-06-2000

Sentenza della Corte d'Appello di Milano del 20-09-2000

 

Per comprendere la vicenda di Como occorre risalire agli inizi degli anni 80 quando dieci pazienti con il sostegno di alcuni operatori ricorsero al TAR della Regione Lombardia per chiedere l’annullamento della Delibera dell’USSL 11 n. 275 / 83 che imponeva il pagamento di una diaria giornaliera.
Nel 1994 quando si costituì L’ASVAP di Como riprese e continuò l’opposizione al pagamento di questa retta. Il Commissario Straordinario dell’USSL 11 Avv. Salvatore Giglio inviò dei decreti ingiuntivi, notificati il 29 gennaio 1995 a 29 pazienti. Dagli atti processuali si rileva che sono stati consegnati “alla infermiera Caposala, la quale, per disposizione della direzione, ha provveduto alla “custodia” del documento”.
Venuti a conoscenza di questi decreti ingiuntivi, l’ASVAP si organizzò immediatamente per l’opposizione. L’Avvocato Vinicio Cannizzaro ricevette mandato per avviare la procedura di difesa ed opporsi al pagamento di questa retta.
Per i pazienti incapaci, il Presidente dell’ASVAP di Como chiese ed ottenne dal Giudice Tutelare di Como Dott. Giovanni Lo Gatto, la nomina di Amministratore Provvisorio per 9 pazienti, dei quali non è stato possibile trovare i familiari.
Da qui è iniziato l’iter giudiziario concluso a favore dei pazienti. Ora stiamo aspettando che vengano pubblicate le motivazioni della Corte di Appello di Milano. Sappiamo già che l’attuale responsabile della “Gestione Liquidatoria” dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como Dr. Franco Navone intende far ricorso in Cassazione, ma è pur vero che la Sentenza di Appello della Corte di Milano è esecutiva.

Suello, 8 agosto 2000 Il Presidente dell’ASVAP di Como

UNA SENTENZA FORMIDABILE

di Fulvio Aurora

La sentenza del 18 settembre 1999 che ha pronunciato il dott. Beniamino Fargnoli, giudice del Tribunale di Como, in funzione del giudice del lavoro è una sentenza formidabile. Certo, si dirà, perché ci da ragione. Ma non solo, ciò che la rende formidabile è la sua costruzione, è la sua motivazione, è il modo tramite il quale si è giunti alla conclusione di dare pienezza al diritto alla salute per le persone con malattia psichiatrica cronica dell’ex Ospedale Psichiatrico S. Martino di Como.
Da tempo abbiamo contestato le rette, dell’ex O.P. San Martino (così come quelle di altre della vicenda, partita dalla contestazione delle rette, dell’ex O.P. S. Martino, possiamo ora dire di avere terminato una prima tappa, forse quella più importante, anche se i frutti concreti non si sono ancora visti, almeno non sono generalizzati.
La sentenza è anzitutto importante per le conclusioni, dice infatti il tribunale:
“Per questi motivi, rigettata ogni altra istanza, eccezione, e deduzione; revoca i decreti ingiuntivi emessi dal -residente del Tribunale di Como in data 12.1.95 su istanza dell’USSL n. 11, poi USSL n. 5 Gestione liquidatoria e poi ASL di Como nei confronti di B.S. e di altri 26 ricorrenti; dichiara che il ricovero nel già Ospedale psichiatrico di via Castelnuovo di Como dei ricorrenti è gratuito e per l’effetto, sospende “incidenter tantum”, la delibera dell’USSL n. 275/83., Condanna l’USSL-ASL al pagamento delle spese processuali di controparte liquidate in lire 3.000.000 più IVA addizionale.”
In queste conclusioni vi è un errore materiale (cioè un errore che non cambia la sostanza della sentenza, ma che pur tuttavia costituisce un problema), e cioè che il nuovo interlocutore, quello cui si rivolge il tribunale non è più la USSL 5 e nemmeno la nuova ASL (Azienda Sanitaria Locale) di Como, ma è l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna. Infatti con la legge regionale n. 31 del luglio del 1997 la psichiatria, come il resto della specialistica è stata trasferita alle aziende ospedaliere. Questo provvedimento che, come associazioni abbiamo pesantemente criticato, e che dovrà essere modificato al seguito del decreto legislativo 229 del 1999, ci ha fatto cambiare interlocutore e ci ha aumentato le difficoltà. Come già abbiamo spiegato nella storia di questa vicenda dopo che il primo direttore generale, dott. Giglio ha chiesto al Tribunale di inviare un’ingiunzione di pagamento a 29 pazienti (o loro tutori) dell’ex O.P, sono cambiati tre direttori generali: l’USSL 11 è diventata USSL 5 con il dott. Bai con il quale si stava giungendo alla firma di un accordo che avrebbe sanato la situazione senza arrivare al giudizio del Tribunale, successivamente il dott. Bai è stato sostituito dal dott. Gugliotta, con il quale pure si era arrivati vicini alla sottoscrizione dell’accordo sulla base di quello precedentemente preparato, ed infine, per effetto della legge regionale sopra menzionata, il S. Martino con tutti i pazienti è stato inserito all’interno dell’azienda ospedaliera, quindi il nostro interlocutore è diventato il dott. Navone, direttore generale del Sant’Anna. Cambiare il direttore generale e l’intera struttura significa cambiare anche l’apparato tecnico. Ci siamo trovati di fronte ad una situazione nuova che ci ha richiesto di rispiegare tutto da capo senza, di fatto, essere stati compresi. Quindi la scelta, poco lungimirante e, aggiungiamo, piuttosto ottusa, della nuova amministrazione è stata quella di affrontare il giudizio del tribunale di Como. Questa è stata una scelta grave e sbagliata, non tanto e non solo perché l’amministrazione ospedaliera è risultata perdente, ma soprattutto perché ha voluto continuare a sostenere una tesi assurda e, peggio, ha tenuto ancora immobilizzati tanti quattrini (circa 40 miliardi) che avrebbero potuto essere messi a disposizione dei malati psichiatrici e dell’intero Dipartimento di Salute Mentale. Ne possiamo sottacere l’atteggiamento distante della regione Lombardia che, pur a conoscenza della situazione, si è lavata le mani e non è intervenuta. Ora, tramite un’interrogazione avanzata dal consigliere regionale Pippo Torri, è stato interpellato l’Assessore alla Sanità per sapere se l’assessorato, anche al seguito degli esiti del giudizio, non intenda assumere una qualche iniziativa. Pure il Ministro della Sanità, onorevole Rosy Bindi, è stata investita con una simile interrogazione presentata dalla onorevole Tiziana Valpiana.
Ritorniamo alla sentenza e andiamo a capire che significa quell’inciso “incidenter tantum”, letteralmente “incidentalmente una volta soltanto” cui fa riferimento il giudice. E’ noto che tutta la vicenda è partita dalla delibera dell’USSL 11 n. 275 del 24 febbraio 1983 nella quale veniva stabilito che i pazienti dell’ex O.P. S. Martino dovevano pagare una retta per la degenza. Pertanto se la delibera fosse stata sbagliata, come ha deciso il giudice, avrebbe dovuto essere abrogata. Questa operazione è di competenza o dell’amministrazione della USSL, poi ASL, poi Azienda ospedaliera oppure del giudice amministrativo (cioè del Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R.), mentre il giudice civile può solo sospenderla, ovvero eliminare gli effetti per quello specifico caso.
Al riguardo noi riteniamo che la sospensione della delibera produca effetti giuridici sui 29 ricorrenti (quelli che avevano ricevuto l’ingiunzione di pagamento della retta), ma anche effetti politici, cioè reali su tutti coloro che erano stati obbligati a versare la retta compresi quelli cui la retta è stata prelevata dalla pensione con un procedimento dubbio, messo in discussione anche dal Ragioniere generale dello Stato (lettera del dott. Andrea Monorchio alla regione Lombardia del….). Pertanto l’Azienda ospedaliera dovrebbe senza alcuna richiesta sentirsi in dovere di procedere nella restituzione del danaro a tutti quelli che l’avevano versato o comunque a tutti gli aventi diritto. Va notato che “le somme restituenti [che devono essere restituite] dovranno essere aumentate ex articolo 429 cpc (codice di procedura civile)”, cioè ai 29 che hanno vinto la causa dovranno essere restituite le somme accantonate, più gli interessi legali. Non siamo a conoscenza che le diverse amministrazioni che sono state coinvolte nella vicenda, particolarmente l’ultima, abbiamo messo da parte pure gli interessi; questo significa che dovranno essere tolti dei denari dalla normale attività sanitaria configurando un cosiddetto “danno erariale”, cui devono essere chiamati a rispondere personalmente gli amministratori coinvolti. Se si va oltre i 29 e si prendono in considerazione tutti coloro che hanno versato somme non dovute, la cifra da restituire con gli interessi, diviene enorme.
Detto questo possiamo ritornare a riflettere sul perché consideriamo questa sentenza una sentenza “formidabile”. Il suo valore profondo sta nella ricostruzione storica del diritto alla salute dei malati psichiatrici che per nulla si differenziano (sempre in ordine al diritto) da quelli fisici. Tale diritto ha il suo fondamento nell’articolo 32 della Costituzione della Repubblica e nelle leggi ordinarie sulla sanità, particolarmente la legge 180 del 1978 e la legge di riforma sanitaria numero 833 dello stesso anno. Il giudice ha colto questa grande differenza, e noi in più possiamo aggiungere a conferma che nello stato italiano formatosi al seguito delle guerre di indipendenza il concetto di diritto alla salute era assente.
“E’ significativo come lo Statuto Albertino, promulgato il 4 marzo 1848 e rimasto Carta fondamentale del nostro popolo per circa un secolo, nulla dicesse in materia della salute e di assistenza sociale. La legge costituzionale voluta dal sovrano per i sudditi <con la ferma intenzione di confermare le loro sorti alla ragione dei tempi>, non considerava ancora nell’ambito <dei diritti e doveri dei cittadini> il diritto alla salute. Preminenti erano allora le ragioni politiche e culturali che individuavano come obiettivi fondamentali, dopo secoli di assolutismo, le garanzie costituzionali, la libertà individuale, la libertà di pensiero e di parola, la tutela della proprietà” (G.P. Zanetta, C. Casalegno, Le leggi della nuova Sanità, ed Il Sole 24 ore pag. 5). Del resto la sanità veniva considerata un problema di ordine pubblico affidato ad una direzione generale del Ministero dell’Interno: “la tutela della sanità pubblica è affidata al ministro dell’interno e sotto la sua dipendenza ai prefetti, ai sottoprefetti e ai sindaci” (Articolo 1 del regolamento di esecuzione 6 settembre 1874 n. 2120 della legge sulla sanità pubblica del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato C). Lo spirito militare aleggiava in questa legislazione a riprova che ancora non ci si era liberati del tutto dalla concezione della malattia come colpa. Chi maggiormente sopportava il peso di questa concezione erano i malati mentali, o gli alienati, che in ragione della loro condizione, dovevano essere rinchiusi nei manicomi che ben poco si differenziavano dalle prigioni. Ci domandiamo come si sia potuto mantenere questo pensiero ancora oggi pensando che la USSL 11 e poi la USSL 5 e poi la ASL di Como e poi ancora l’Azienda Ospedaliera abbiano fondato il loro ricorso sulle quelle che consideravano i malati mentali, come problema di ordine pubblico o. al limite, di assistenza sociale; dice infatti il giudice Fargnoli nella sentenza: “la USSL n. 5 - Gestione Liquidatoria si costituiva ribadendo l’onerosità dei ricoveri, in quanto gli alienati mentali erano estranei al Servizio Sanitario Nazionale”. E in ciò facendo riferimento ai regi decreti del 1909 e del 1931. Il regio decreto n. 615 del 16 agosto 1909 costituiva il regolamento attuativo della legge 14 febbraio 1906 n. 36 ovvero della legge che istituiva anche in Italia i manicomi, mentre la legge del 1931 portava il numero 1580 e riguardava la rivalsa da parte dei Comuni, titolari dell’amministrazione della sanità come dell’assistenza sociale, nei confronti degli abbienti per le spese di spedalità e manicomiali. In altri termini in assenza sia di assicurazioni sociali che di un servizio sanitario nazionale erano i comuni che si facevano carico delle spese sanitarie e di assistenza sociale (la cui distinzione era molto labile) e che dovevano al tempo stesso rifarsi direttamente sulle persone che avevano redditi sufficienti o, in via mediata, sui parenti degli indigenti.
Una situazione del tutto diversa da quella attuale. Del resto perché allora non chiedere in base alla legge 1580/1931 di praticare la rivalsa anche per le spese dovute ai ricoveri negli ospedali civili? Perché prendersela solo con i malati mentali. Per questo il giudice fa notare che non vi può essere differenza fra i malati mentali e i malati fisici, tutti sono portatori del medesimo diritto e conclude che “il baricentro giuridico è trasferito dalla società delle alienazioni mentali, all’assistenza sanitaria agli alienati”, e che “il carattere sanitario ha sostituito l’aspetto poliziesco della legge n. 36 del 1904”. La legge 180 su questo è enormemente chiara: i ricoveri ospedalieri sono, di norma, volontari, “prima, invece, la regola era la coattività dei ricoveri degli alienati; ora, solo eccezionalmente, è ammesso il ricovero coattivo: e quando consentito, esso è circondato da numerosissime cautele, indice del disfavore cui è guardato dal legislatore”. Del resto il legislatore è intervenuto anche come espressione di un movimento culturale e sociale che ha combattuto l’esistenza dei manicomi; il giudice ricorda che agli inizi degli anni 70 sono state raccolte 700.000 firme per chiedere un referendum abrogativo della legge sui manicomi. Il referendum non si è fatto perché è stata fatta la legge 180 che senza alcun dubbio ha abrogato la legge 36 e il successivo regio decreto di regolamentazione (n. 615 del 1909), cui viene fatto riferimento, all’articolo 73 per giustificare l’imposizione delle rette ai pazienti psichiatrici. Per questo il giudice che, significativamente non chiama mai “ospiti” i degenti psichiatrici, dichiara che “Per tutti i malati, anche quelli psichici la cura è gratuita”.
Non meno importante è il secondo argomento “storico” che il giudice Fargnoli riporta. Viene, infatti, fatto riferimento agli immediati precedenti della riforma sanitaria, la famosa legge 23 dicembre 1978 n. 833, già da noi citata. Tutti sanno che in Italia era operante, per la maggior parte di cittadini, l’INAM (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie) e altre numerose “Mutue” per le altre categorie di lavoratori. L’INAM è nata dalla fusione di tante Mutue locali nel 1943, perché in effetti, anche durante il periodo fascista sono state fatte leggi di assicurazione obbligatoria di parte della popolazione. Solo alla fine del ventennio infatti si è cominciato a pensare alla assicurazione obbligatoria, quando nel resto d’Europa l’assicurazione obbligatoria contro le malattie era un dato già dai primi anni del secolo e quando la Gran Bretagna nello stesso periodo sull'onda delle idee dell’economista John Keynes e particolarmente di Lord Beveridge costruiva il primo Servizio Sanitario Nazionale in Europa (National Health National Service), senza considerare quello che era stato realizzato in Unione Sovietica all’indomani della rivoluzione russa del 1917. Già nel 1938 era uscita una legge la numero 1638 che istituiva le assicurazioni obbligatorie estendendone i benefici anche ai famigliari dei lavoratori (che sono stati i primi, sull’onda delle lotte operaie ad essere assicurati, prima per gli infortuni e poi per le malattie) e successivamente, come si è visto, nel 1943 si è arrivati alla quasi unificazione delle Mutue con la fondazione dell’INAM. Questa è stata la prima grande riforma radicale rispetto alla situazione precedente, perché pur in modo imperfetto (poi si è visto anche criticabile), si è iniziato a definire un sistema universalistico per cui il diritto ad essere curati riguardava tutti i cittadini assicurati che corrispondevano alla quasi totalità dei cittadini italiani. La differenza con il sistema precedente era totale, perché prima non esisteva alcun diritto e perché erano solo i poveri che potevano usufruire, in teoria, del beneficio di essere curati gratuitamente. Quindi la rivalsa, di cui alla legge 1580 del 1931 non aveva più ragione di esistere per tutti gli assicurati (di fatto per tutti).
Ma il giudice di Como va oltre, spiega ancora la seconda grande differenza radicale, dopo le Mutue, che ha dato alla popolazione italiana il servizio sanitario nazionale. Nota il giudice che il cambiamento oltre che strutturale era di finalità, si passava, da un sistema basato sulla frammentarietà degli interventi, su una concezione meccanicista, riparatrice del corpo malato, sostanzialmente sulla cura ad un sistema prevenzionistico. Il diritto alla salute universale infatti è tale se parte dalla prevenzione della malattia e se salvaguarda la salubrità ambientale. Dice il giudice: “La nuova concezione era assolutamente innovatrice nella storia dell’uomo. Infatti, fino ad allora, si parlava di salute soltanto quando si era colti dalla malattia e il problema era demandato al medico, quale <colui che conosce e cura i morbi>. Invece, ora, quello che conta è la salute, il cui stato di armonia va conservato; l’anomalia e cioè la malattia, è aspetto secondario. Quello che importa, è mantenere la salute ed evitare la malattia. E a tal fine il medico non occorre. Serve invece un costante impegno personale e partecipato. Nasce il concetto culturale di educazione sanitaria o alla salute, di cui la prevenzione non è la parte tecnica.”
Il diritto alla salute se tale deve essere, e così è sancito dall’articolo 32 della Costituzione, non può che essere universale, quindi basato sulla prevenzione, senza ovviamente trascurare nulla né della cura, né della riabilitazione. Il Servizio Sanitario Nazionale, pur con gli importanti limiti che ha avuto e che ha, è, allo stato attuale l’unico sistema che garantisce tale diritto in modo compiuto; i sistemi assicurativi e quelli di tipo privato ci fanno ritornare al passato, finiscono per essere garanti di chi fa investimenti, di chi vuole trarre profitti anche da questo settore, piuttosto che dei cittadini considerati nel loro insieme. E si consideri ancora che la malattia mentale non viene fatta oggetto di polizze assicurative se non a premi impossibili da sostenere e tantomeno viene presa in considerazione per essere prevenuta. Anche la scelta della regione Lombardia di inserire la psichiatria nella azienda ospedaliera fa a pugni la difesa del malato mentale. Se la regione non ha gridato allo scandalo dopo anni di inedia in riferimento alla soluzione del problema S. Martino, significa che in definitiva è connivente con le scelte fatte. Se dunque non si sono voluti impiegare i quattrini delle rette per la psichiatria, se ancora non si è chiarito che fine faranno i beni del terreno e dei fabbricati del S. Martino, significa che il progetto è un altro, forse, come appare con chiara evidenza, e pure alcune volte è stato, almeno in parte dichiarato, che il tutto vuole essere utilizzato per la costruzione del nuovo ospedale di Como. Una scelta che non può essere condivisa.
Il secondo tentativo non nuovo che è stato fatto dalle diverse amministrazione per dimostrare la necessità dell’imposizione della retta è stato altrettanto chiaramente confutato e respinto dal Tribunale di Como. Coerentemente con la concezione globale della persona colpita da malattia, seguendo i principi della legge 180 e della 833 non si possono presentare due conti separati alle persone malate croniche, comprese quelle psichiatriche: non si può dire per una parte, quella sanitaria, interviene la USSL (ASL) e per un’altra parte, quella socio-assistenziale se ne deve far carico la persona o, se povera, il suo comune (che, errore nell’errore, si potrà rifare sui parenti tenuti agli alimenti). Il giudice del lavoro di Como risolve il problema se si vuole facendo ricorso ad una sentenza alla Corte di Cassazione che, se si vuole, aveva sentenziato, a sua volta, facendo ricorso al buon senso. Dicendo semplicemente che ogni qual volta le spese sanitarie sono superiori a quelle socio-assistenziali, è il Servizio Sanitario Nazionale che interamente se ne deve far carico, viceversa se si tratta di una attività di sola sorveglianza il SSN risulta essere estraneo. Un problema che dovrebbe essere definitivamente chiarito al seguito del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 (Riforma Ter o decreto Bindi) che afferma all’articolo 3 septies che “le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione - caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenza da droga, alcol e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative - sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali”.
Non si tratta dunque più di dire che ci sono delle persone che per la loro condizione vengono spezzate in due con un carico di bisogni sanitari e un altro socio-assistenziale, ma invece trattasi di persone con un grave carico di sofferenza o con un enorme necessità di prevenzione, riabilitazione o reinserimento sociale, cui il servizio sanitario nazionale deve fare fronte in maniera piena, personalizzata e, allo stato attuale, senza ulteriori oneri economici, oltre quelli di imposizione fiscale.

Gennaio 2000

Assemblea Pubblica - Como 11 dicembre 1999 -

Intervento dell’Avvocato Vinicio Cannizzaro

Dato il significato rotondo di questa sentenza che, senza orpelli, dichiara chiaramente che il ricovero nell’ex Ospedale Psichiatrico San Martino di Como, doveva essere gratuito, ritengo che difficilmente potrà essere radicalmente ribaltata in appello.
Questo perché ci sono argomenti forti che l’assistono e la garantiscono e anche perché il significato di fondo di questa sentenza è un po' questo : il messaggio lanciato all’USSL, agli operatori del settore della sanità e agli psichiatrici, è che praticamente essi hanno sbagliato ad aspettare 20 anni ad attuare la legge Basaglia, ad abolire i manicomi concretamente.
Hanno sbagliato perché era loro preciso dovere di attivarsi per dare esecuzione a quella legge e se avessero speso i soldi trattenuti per quello scopo, forse, nulla sarebbe stato loro contestato.
Hanno sbagliato perché nel frattempo nella loro inerzia questi 480 malati anziché essere collocati in strutture alternative hanno continuato ad essere custoditi in queste strutture manicomiali, spesso fatiscenti, a dormire in camerate di 20 o 30 ciascuna, a ricevere prestazioni che soltanto per la buona voglia di molti operatori potevano dirsi andare oltre quella mera sorveglianza di cui “godevano” prima della riforma psichiatrica, insomma, hanno avuto l’occasione per spendere questi soldi, e non l’hanno colpevolmente fatto, ora basta: li rendano!
Dal punto di vista tecnico questa sentenza, come tutte le sentenze, non è inattaccabile, anzi, l’Ospedale che è appunto il gestore della liquidazione dell’ex USSL, ha già preannunciato che è sua intenzione opporsi, ricorrere e chiedere la riforma di questa sentenza, e far dichiarare al contrario, che l’applicazione di questa retta è legittima. E’ libero di farlo o no.
Per appellare una sentenza in Italia, secondo la legge c’è un anno di tempo dal deposito della sentenza; ma c’è la possibilità di abbreviare e accorciare di trenta giorni questo tempo, e questo lo si ottiene notificando la sentenza all’USSL, all’Azienda Ospedaliera.
Cosa che è già stato fatta per cui oggi stanno già correndo questi trenta giorni entro i quali l’USSL, anzi l’Azienda Ospedaliera, deve provvedere, se lo riterrà, ad appellare.
C’è un’altra regola dell’Ordinamento giuridico Italiano, però che dice tutte le sentenze anche quelle di primo grado devono essere obbedite, esse hanno valore di legge tra le parti. Una sentenza in questo è una piccola fetta del potere sovrano Italiano che si esplica.
Quindi se una sentenza del Tribunale della Repubblica dice “ che questi soldi vanno restituiti” l’Ospedale deve restituirli.
C’è chi ha detto che questa sentenza ancora non è completa, perché non prevede malato per malato i singoli importi che l’Ente Ospedaliero deve restituire; quindi si è detto se non mi è chiaro il comando che mi viene fatto non è chiaro ciò cui io debba obbedire. Tuttavia l’USSL è un Ente Pubblico, non penso che i Dirigenti Responsabili di un Ente Pubblico possano nascondersi dietro ad un dito, dicendo di non sapere quanto hanno raccolto malato per malato, perché la loro contabilità è precisa
Perciò loro sanno benissimo quanto, malato per malato, debbono restituire.
Per cui Io ritengo che di fronte ad una sentenza della Repubblica Italiana l’unico atteggiamento concreto e doveroso, che deve fare chiunque e in particolare che deve fare un Ente Pubblico, è quello di obbedirvi e di cominciare a rendere disponibili queste somme.
Poi facciano gli appelli che vogliono, ricorsi in Cassazione, facciano insomma quello che la legge permette a loro di fare.
Per adesso l’unica sentenza che c’è è questa ed è quella che gli ordina di restituire i soldi illegittimamente riscossi ai malati.

ALL'INIZIO DELLA PAGINA

PRETURA CIRCONDARIALE DI COMO

Como, 25.01.1995

IL GIUDICE TUTELARE

Letto il ricorso che precede;
Rilevato che ai sensi dell'art.35 6° c.L. 23.12.1978 n.833 il Giudice Tutelare è tenuto ad adottare i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo di mente; che tale norma appare applicabile, stante l'identità della ratio,anche indipendentemente dalla sottoposizione dell'infermo a trattamento sanitario obbligatorio, ogni qualvolta sia impossiblie attivare tempestivamente le procedure per l'interdizione o l'inabilitazione e dal mancato compimento di determinate operationi stia per derivare un danno al soggetto incapace; ritenuto che nella specie l'infermo di mente -come emerge dalla documentazione prodotta- non è in grado di provvedere a se stesso e quindi di valutare l'opportunità di proporre o meno opposizione avverso il decreto ingiuntivo notficatogli su istanza dell'USSL di Como; considerata l'estrema urgenza poichè il termine previsto per l'opposizione verrà a scadere fra pochi giorni;

DISPONE

che il sig. LANFRANCHI ANDREA nato a Cesello Brianza ii 20.01.1943 compia nell'interesse di................................ove ne ravvisi l'opportunità,tutte le operazioni relative aila opposizione avverso il decreto ingiuntivo avanti indicato.
Con obbligo di riferire per iscritto a questo Giudice Tutelare entro gg.3O da oggi.
Dispone che il presente provvedimento abbia efficacia immediata.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

IL CONS. PRETORE QIRIGENTE G.T.

Gabriella VIGESSI

Dott. Giovanni LO GATTO                   

 

 ALL'INIZIO DELLA PAGINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Como - Giudice del lavoro Dott. Beniamino Fargnoli
Esaurita la discussione; udite le conclusioni delle parti; pronuncia sentenza dando lettura del seguente

DISPOSITIVO

Rigettava ogni altra istanza, eccezione e deduzione; revoca i decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Como in data 12/1/1995 su istanza dell'USSL n. 11, e poi USSL n. 5 e poi ASL di Como nei confronti di B. S. ed altri 26 ricorrenti.
Dichiara che il ricovero nel già Ospedale Psichiatrico di Via Castelnuovo dei ricoverati, è gratuito e per l'effetto, sospende "incidenter tantum", la delibera dell'USSL n. 285 / 83.
Condanna la ASL di Como, già USSL a restituire a B. S. ed agli altri ricorrenti o loro eredi, le somme tenute in deposito, per l'eventuale prelievo delle rette.
Condanna l'ASL al pagamento delle spese processuali di controparte liquidate in £. 3.000.000 + IVA + add., complessivamente.

Difesa sostenuta dall'Avvocato: Vinicio Cannizzaro
 Via Diaz, 97 -22100 Como -Tel 031.269.068

ALL'INIZIO DELLA PAGINA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il GIUDICE di Como - Giudice del Lavoro
Dottor Beniamino Fargnoli

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato in data 15. 4 99

DA

B. S. , B. G. , B. A. , B. N. , B. L. D. , A. B. , in persona del loro amministratore provvisorio L. A. per nomina del giudice tutelare di Como;

C. E. in persona del loro amministratore provvisorio C. P. per nomina del giudice tutelare di Como;
B. G. in persona del loro amministratore provvisorio B. R. per nomina del giudice tutelare di Como;
B. L. in persona del loro amministratore provvisorio B. R. per nomina del giudice tutelare di Como;
A. L. C. in persona del loro amministratore provvisorio A. E. C. per nomina del giudice tutelare di Como;
B. L. C. in persona del loro amministratore provvisorio B. E. per nomina del giudice tutelare di Como;
B. G. in persona del loro amministratore provvisorio A. V. per nomina del giudice tutelare di Como;
C. E. in persona del loro amministratore provvisorio C. G. per nomina del giudice tutelare di Como;
B. A. in persona del loro amministratore provvisorio B. E. per nomina del giudice tutelare di Como;
C. F. in persona del loro amministratore provvisorio B. I. per nomina del giudice tutelare di Como
F. , B. S. , C. A. , A. F. , B. E. , C. G. , B. A. , B. L. , personalmente;
R. , nella sua qualità di erede di B. A. ;

TUTTI elettivamente domiciliati in Como, Via Diaz n. 97 presso l’Avv. Vinicio CANNIZZARO ( Tel. 031 269 068 ) che li rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo (salvo quest’ultimo -B - per delega in calce alla comparsa di costituzione in data 5 . 12. 1995. ),

Tranne C. F. , in persona come sopra che è elettivamente domiciliato in Como, Via Mugiasca, 3, presso l’Avv. Paolo Borsani che lo rappresenta e difende in forza di procura notarile ad litem in data 16. 12. 1996 n. 971 a rep. Dr. Igor Genghini in Gravedona.

E

A., C. T. , C. V. , C. D. , C. V. e C. S. , nella loro qualità di eredi di C. F.,con gli Avv.ti Bruno Bianchi e Luigi Sirtori. 
M. L., quale erede di B. N. , con l’Avv. Giuseppe Monti.

RICORRENTI

CONTRO

 

U.S.S.L. n. 5 GESTIONE LIQUIDATORIA, elettivamente domiciliata in Como Via Diaz N. 91, presso lo studio dell’Avv. Massimo Rastelli che li rappresenta e difende in giudizio, giusta delega a margine.

RESISTENTE

OGGETTO; Controversia di lavoro

Causa assegnata a sentenza all’udienza del 18. 10. 99.

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti:” rigettare l’istanza di provvisoria esecuzione;

 
 

dichiarare la nullità, annullare, revocare e rendere comunque inefficaci e decreti ingiuntivi opposti previa disapplicazione della deliberazione USSL n. 5 e successive, esecutive ed integrative, in quanto illegittime, e comunque dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di retta.

In via subordinata: previo accertamento dell’inadempimento agli obblighi di erogazione di prestazioni socio-sanitarie conformi a livelli qualitativamente accettabili, condannare l’USSL al risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa anche mediante ricorso a criteri di equità, da compensarsi con quanto risultasse dovuto per retta e con condanna dell’USSL al pagamento della differenza.

In via riconvenzionale: previo accertamento da eseguirsi in corso di causa condannare l’USSL alla restituzione di quanto trattenuto, con vincolo di indisponibilità per il malato, ovvero di quanto incamerato dalla stessa all’entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, con gli interessi e la rivalutazione monetaria da ogni singola operazione I saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed oneri di causa, compresa la fase conclusasi davanti al Tribunale di Como, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi equitativamente”.

Per USSL n. 5 - Gestione Liquidatoria: “ respingere tutte le domande formulate da parte attrice opponente in riassunzione in quanto infondate. Spese rifuse”.

 

FATTO

 

Con ricorso depositato in data 15. 04. 99, B. S. , B. G. , B. A. , B. N. , B. L. D. , A. B. , C. E. , C. E. , B. G. , B. L. , A. E. , B. L. C. , B. G. , A. G. , C. E. , B. A. , C. F. , A. F. , B. S. , C. A. , A. F. , B. E. , C. G. , B. A. , B. L. , B. R. , nella sua qualità di erede di B. A., ricoverati nell’Ospedale San Martino di Como, Via Castelnuovo, già “manicomio”, chiedevano la revoca dei decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Como il 12. 01. 1995 su istanza della USSL n. 5 - Gestione Liquidatoria (ex USSL n, 11).

 

I decreti avevano come oggetto le rette di degenza nell’Ospedale, in ossequio alla delibere n. 275 del 24. 02. 1983, emessa dal Comitato di Gestione USSL n. 11.

Gli opponenti, secondo la USSL, dovevano essere condannati a pagare le rette di degenza.

I degenti destinatari dei decreti ingiuntivi, si opponevano con atti del 30. 01. 1995.

Sostenevano che la riforma sanitaria e l’abolizione dei manicomi, “novelle” del 1978, avevano abrogato i Regi Decreti del 1909 e del 1931. Tali norme amministrative prevedevano il recupero delle spese di spedalità, da parte degli enti pubblici, nei confronti degli alienati mentali, ricoverati e non indigenti.
In via riconvenzionale, chiedevano le somme accantonate dall’USSL a far tempo dal 1983 sulle pensioni dei degenti.
L’accantonamento era stato possibile in seguito da una delega, rilasciata dalla USSL dai degenti non interdetti e non abilitati.
Riuniti i procedimenti in data 06. 06. 1995, il Tribunale di Como, emetteva Sentenza di incompetenza funzionale il 12. 11, 1998.
Allora i degenti e gli eredi dei defunti, proponevano ricorso al Giudice del lavoro con ricorso in riassunzione 15. 04. 1999.
Ribadivano l’infondatezza dei decreti ingiuntivi emessi e l’annullamento della delibera USSL n. 11 n. 275 / 83.

In via riconvenzionale domandavano, accertata la gratuità dei ricoveri, la restituzione delle quote pensionistiche trattenute dal 1983 per far fronte al pagamento delle rette.
La USSL n. 5 - Gestione Liquidatoria si costituiva ribadendo l'onerosità dei ricoveri, in quanto gli alienati mentali erano estranei al Servizio Sanitario Nazionale.

In via riconvenzionale, esigeva il pagamento delle rette di degenza, ammontanti a cifre diverse per ogni ricorrente.

All'udienza dei 18.1 0.99, espletata l'istruttoria, i difensori concludevano come da verbali in atti.

MOTIVAZIONE

1) L. 1 3. 05. 1 978 n. 180.

La questione, posta all'attenzione dei Giudice dei Lavoro è di natura squisitamente ermeneutica.
l degenti dell'ex manicomio, sostengono che l'entrata in vigore delle nuove leggi sanitarie, abbiano abrogato le precedenti riforme, che, consentivano il recupero delle spese di spedalità nel confronti dei ricoverati non indigenti.
La USSL per contro, ritiene che la gratuità delle cure sanitarie introdotte dalle novelle del '78, attengano alla terapia fisica e non già a quella psichica.

La tesi attrice appare più fondata.

La prima argomentazione, discende dalla introduzione della legge 180 / 78. Tale normativa, ha soppresso “ de jure “ i manicomi in cui fino ad allora gli alienati mentali erano stati ricoverati. Lo scopo risiedeva nel tutelare la società dai comportamenti anomali.
La legge 180 / 78 partiva da un presupposto innovatore: la malattia psichica è una patologia al pari della malattia fisica.
Il concetto di alienato mentale da emarginare, doveva essere quindi soppresso. Vi sono solo i malati psichici da curare analogamente ai malati fisici.
E’ opportuno vedere più in dettaglio, la genesi del passaggio delle leggi di inizio secolo alla riforma sanitaria.
Il R.D. 16. 08. 1909 n. 615 e la legge 14 febbraio n. 36 regolava i rapporti attinenti gli alienati mentali.
La legge 14 febbraio 1904 n. 36 regolava i rapporti attinenti gli alienati mentali. Era una legge che considerava il fenomeno << malattia mentale>> prevalentemente sotto l’aspetto poliziesco; l’art. 1 della legge recitava:
<< Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose per sé e per gli altri o riescono di pubblico scandalo … >>;
come si vede era prevalentemente l’interesse della difesa della società dal << pericolo >> o dal << pubblico scandalo >>, che gli alienati potevano causare; era invece quasi del tutto assente la preoccupazione sanitaria per gli stessi alienati. Il ricovero in manicomio era il cardine del sistema; l’intervento dell’autorità di Pubblica Sicurezza e del Pubblico Ministero i mezzi processuali normali; il ricovero era deciso dal Tribunale e, nei casi di urgenza dal Pretore.

All’inizio degli anni ’70, si delineò nel Paese un movimento contro la segregazione nei manicomi e contro il disumano trattamento che clamorosi casi giudiziari avevano rivelato essere avvenuti. Si propose di abolire i manicomi e di assimilare gli alienati mentali agli altri malati, curandoli negli ospedali civili. Per sopprimere i manicomi, fu chiesto un Referendum abrogrativo che aveva raccolto circa 700.000 firme. Al fine di evitare il confronto generalizzato, e per prevenire una eventuale carenza legislativa in un settore così delicato, i partiti politici decisero di modificare la legge.

Nel frattempo, era in corso di redazione la Riforma Sanitaria, poi pubblicata col numero 833 nel 1978. Si ricorse (allora) alle norme della Riforma già elaborata in tema di salute mentale e si << stralciarono >> gli allora articoli 30 e 54 del Progetto di Riforma in un provvedimento legislativo approntato in tutta fretta. In 24 giorni le Commissioni legislative esaminarono, discussero e approvavano un disegno governativo di undici articoli, chiamato colloquialmente << nuova legge sui manicomi >>. Essa fu emanata il 13 maggio 1978 col numero 180, la perciò nota anche come << legge numero centottanta >>; aveva efficacia provvisoria, in attesa della promulgazione della Riforma sanitaria, di cui non era che una parziale anticipazione, Infatti, quando fu pubblicata la legge Riforma, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, la legge n°. 180 cessò nella massima parte di aver valore, in quanto la Riforma conteneva anche le norme riguardanti gli alienati mentali. Ma non erano gli articoli 30 e 54 che la legge << stralcio >> n°. 180 aveva assunto; infatti, il 22 giugno 1978, la Camera dei Deputati aveva approvato un complesso di disposizioni leggermente diverse da quelle recepite dalla n°. 180. E tuttavia di questa, i vigenti articoli 33, 34 e 35 mantengono i caratteri essenziali. Il baricentro giuridico è trasferito dalla tutela della società dalle alienazioni mentali, alla assistenza sanitaria degli alienati.

Il carattere << sanitario >> ha sostituito l’aspetto << poliziesco >> della legge n°. 36 del 1904. Scompaiono perciò gli interventi dell’autorità di polizia e del Pubblico Ministero; il ricovero è soprattutto volontario e quello obbligatorio è limitato a pochi casi ben definiti. Si pone l’accento sull’aspetto preventivo, coerentemente ai principi degli artt. 1 e 2 della Riforma. Si considera la salute in maniera unitaria, come psichica e fisica allo stesso tempo, e si eliminano gli istituti che comportano segregazione e custodia dell’alienato, tant’è che la legge fa espresso divieto di costruire nuovi manicomi.

Le norme della Riforma hanno cercato di contemperare le diverse opinioni in questo campo: assimilare i malati di mente a tutti gli altri malati; negare la necessità di qualsiasi ricovero coatto, la mancanza di ogni aspetto pericoloso nel comportamento degli alienati; mantenere una certa cautela degli << altri >> dalla condotta dei malati di mente; privilegiare la più tipica autorità elettiva - il sindaco - quale protagonista dei procedimenti di ricovero.

Ma la grande novità è quella annunciata dal 1° comma dell’art. 1 della legge: i ricoveri ospedalieri sono, di norma, volontari. Prima, invece, la regola era la coattività dei ricoveri degli alienati; ora, solo eccezionalmente, è ammesso il ricovero coattivo: e quando consentito, esso è circondato da numerosissime cautele, indice del disfavore con cui è guardato dal legislatore.

Tale principio giuridico è la conseguenza di una considerazione sociosanitaria, frutto dell'ampio dibattito politico di cui si è accennato e che è giunto alla seguente conclusione: il malato di mente è un malato come tutti gli altri e quindi va curato come tutti gli altri infermi; i quali si curano volontariamente e non abbisognano di locali di terapia di carattere particolare. Da qui, la volontarietà abituale dei ricovero e l'abolizione dei manicomi.

Come si vede, la mutata “ratio” normativa della attuale politica sanitaria, ha abrogato totalmente le vecchie norme, basate su desunti (desueti) principi giuridici.

Non esistono più alienati mentali, ma esistono malati psichici.
Per tutti i malati, anche quelli psichici la cura è gratuita.
Pertanto, gli enti pubblici, nulla possono pretendere per i malati psichici, il cui ricovero ora è sempre è solo volontario.

In conclusione la legge 180/78, ha radicalmente abrogato il R.D. 615 / 1909.

2) L. 23.12.1978 n. 833.

Il secondo motivo della preferenza alla tesi dei degenti, risiede nei principi ispiratori della riforma sanitaria ( 833 / 78).
Anche qui, è opportuno un "excursus" storico .
Prima della Riforma sanitaria, la salute degli italiani era curata da una congerie di enti pubblici, operanti alla stregua di Convenzioni diverse; essi attuavano nei confronti degli assistiti differenti metodi di terapia.
Questi enti raccoglievano i fondi per far fronte alle spese terapeutiche attraverso contribuzioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro degli assistiti nonché degli stessi assistiti. Corrispondevano poi le loro prestazioni in denaro rimborsi spese ecc.), ovvero in natura radiografie, cure termali, ecc.). Gestivano il servizio in regime di monopolio, ciascuno in relazione ad una categoria di lavoratori e sulla base della propria Convenzione a suo tempo stipulata. Il più importante degli istituti di assicurazione sociale era l'INAM ( Istituto per l'assicurazione contro le malattie) sorto nel 1943 dalla fusione della Cassa Mutue nazionali e locali di malattia; aveva come scopo istituzionale di provvedere alla assicurazione contro le malattie dei lavoratori subordinati e dei loro familiari.

Dei dipendenti statali, si occupava invece l'ENPAS ( Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali), creato nel 1942; ai dipendenti degli Enti pubblici e degli Enti locali provvedevano altri due istituti : L'ENPDEP e L'INADEL. I lavoratori dello spettacolo erano curati dall'ENPALS, gli impiegati nell'agricoltura dell'ENPAIA. Ma le Casse Mutue con competenza limitate a singole categorie erano moltissime: notai, gli avvocati, gli agenti di commercio, i pescatori, i geometri, i ragionieri e così via, ogni gruppo professionale aveva la propria «Mutua» che forniva ai propri iscritti le prestazioni previste dalle relative Convenzioni.

Questi Enti di assicurazione sociale avevano come fine di garantire i propri iscritti dal verificarsi dell'«evento malattia professionale». Vi era inoltre l'INPS ( Istituto Previdenza Sociale), che, accanto alle finalità di assicurazione per alcune malattie non professionali (tubercolosi , ecc.) e di alcuni rischi sociali disoccupazione involontaria, assegni familiari, ecc.), aveva il compito di «previdenza»; e cioè accumulava i contributi obbligatori da versare poi come «pensione» al verificarsi di situazioni di bisogno che sarebbero intervenute: vecchiaia, disoccupazione, invalidità ecc.

Il quadro della Sicurezza Sociale ( «garanzia dei lavoratore dai rischi sociali dei lavoro»). era completato dagli istituti assistenziali e di prevenzione i primi avevano come scopo l'assistenza di particolari categorie di non - lavoratori bisognosi e tuttavia meritevoli delle pubbliche cure; gli istituti di prevenzione tendevano ad evitare il verificarsi di incidenti nel corso di attività lavorative particolarmente pericolose.

Tra gli enti assistenziali più notevoli vi era I' ENAOLI che assisteva gli orfani dei lavoratori, l'Opera Nazionale per i pensionati d'Italia, l'Opera Nazionale tra i Mutilati e Invalidi dei lavoro, ecc. Tra gli enti dì prevenzione, particolare rilievo aveva l'ENPI ( Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni), che mirava a promuovere lo studio di materie organizzativi e tecniche per prevenire infortuni e malattie professionali; esercitava all'uopo la consulenza per le imprese industriali. L'ANOC (Associazione per il Controllo della Combustione) - provvedeva alla prevenzione degli infortuni tra gli utenti di apparecchi a pressione di vapore e a gas.

Di tutti. questi enti di assicurazione sociale, di prevenzione sociale, di assistenza e prevenzione , la Riforma ha lasciato solo l'INPS e L'INAIL, con competenze ridotte. Gli altri sono stati soppressi e sono confluiti nel Servizio Sanitari Nazionale.

Una seconda differenza tra l'attuale e la precedente situazione, concerne il numero degli assistiti. Prima della «Riforma» erano assistiti pubblicamente solo le categorie che prestavano o avevano prestato una qualche attività lavorativa e i loro familiari.

Dei bisognosi, si occupavano gli Enti locali o loro organi, quali per esempio l'ECA ( Ente comunale di Assistenza) per l'assistenza economica e sanitaria il medico condotto; per l'assistenza terapeutica il Comune per le spese di ospedalità.

Invece, la «Riforma» ha esteso l'assistenza sanitaria a tutti indistintamente i cittadini, indipendentemente dal lavoro svolto o dall'appartenenza a una certa categoria professionale.
La precedente regolamentazione comportava una gran quantità di strutture sanitarie pubbliche diverse, una per ogni categoria professionale.
Oggi, tutte le strutture pubbliche sono unificate e appartengono al Servizio Sanitario Nazionale, mentre la Convenzione con i medici è unica per ogni categoria sanitaria.
Il dibattito culturale e politico già da tempo aveva rilevato l'inadeguatezza dei «sistema delle Mutue», caratterizzato da dispersione di strutture sanitarie, difformità delle prestazioni e sperequazioni sociali. Inoltre, in nessun caso, il sistema consentiva di programmare un piano sanitario nazionale, come da molte parti si auspicava.

Si chiedeva quindi un coordinamento tra i diversi servizi sanitari e una riduzione ad unità. in questo spirito fu emanata la legge 29 giugno 1977 n. 349 che, continuando un procedimento legislativo iniziato con la legge 17 agosto 1974, aboliva le Mutue, tendendo verso L’unificazione dei diversi sistemi.

La legge attribuiva alle Regioni la responsabilità di erogare i fondi necessari per l'assistenza. Venivano poi costituite particolari strutture territoriali destinate ad assolvere compiti di unificazione amministrativa in attesa dell'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale: SAUB ( strutture Amministrative Unitarie di Base) le SAUI ( Strutture Amministrative Unitarie Intermedie) e le SAUR ( Strutture Amministrative Unitarie Regionali). Questi organismi sono poi confluiti nel SSN, il quale ora compie tutte le funzioni sanitarie prima attuate anche dagli Enti mutualistici ( assistenza medica generica e specialistica), nonché tutti i compiti amministrativi , prima svolti dalle Strutture Unitarie; il SSN che ha anche assorbito le strutture sanitarie che intanto erano sorte ( Comitati Sanitari di Zona, Consorzi Sanitaria di Zona) su base locale.

Il mutamento tra il periodo pre-riforma e quello attuale non è solo strutturale, ma anche per le finalità dei sistema.
Prima, quasi tutto l'apparato era essenzialmente basato sulla terapia.
Dei numerosissimi enti mutualistici che operavano, quasi tutti erano destinati ad intervenire a malattia esplosa o a incidenti intervenuto. Solo due erano gli enti con scopi precipuamente preventivi: l'ANCC e l'ENPI.
Peraltro, ambedue agivano in campi particolari e con competenze specificamente ristrette. Le funzioni di prevenzione sanitaria degli organi pubblici (profilassi generale dei medico provinciale, zooprofilassi
del veterinario provinciale, laboratori di igiene provinciale, consorzi antitubercolari) erano attuate dagli «addetti ai lavori» senza alcuna collaborazione con i cittadini. Insomma il concetto di prevenzione era decisamente sopraffatto dal «fatto-terapia».
La nuova concezione era assolutamente innovatrice nella storia dell'Uomo. Infatti, fino ad allora si parlava di «salute» soltanto quando si era colti da malattia e il problema era demandato al medico, quale « colui che conosce e cura i morbi». Invece, ora, la nuova filosofia sanitaria invertiva i termini dell'equazione: quello che conta è la salute, il cui stato di armonia va conservato; l'anomalia, e cioè la malattia, è aspetto secondario. Quello che importa, è mantenere la salute ed evitare la malattia. E a tal fine il medico non occorre.

Serve invece un costante impegno personale e partecipato.
Nasce il concetto culturale di educazione sanitaria o alla salute, di cui la prevenzione non è la parte tecnica.
Gli enti deputati dal S.S.N. ad attuare gratuitamente la cura dei cittadini sul territorio erano le USL (USSL, in Lombardia).
Dopo una ristrutturazione territoriale dei 1985, le USL hanno lasciato il posto alle Aziende Sanitarie locali (ASL).
Queste sono le organizzazione sanitarie pubbliche eredi delle strutture e dei compiti delle USL.
L'accentramento sanitario, così introdotto dalla A.S.N, comprende anche la malattia psichica.

Alcune norme della riforma, lo indicano chiaramente: “art. 1 la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante, il servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana”.
E' evidente , che, il legislatore non fa nessuna differenza tra malattia fisica e psichica.
L’art. 2 lett. g stabilisce: “il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo assicurato mediante: ......... la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione".
Il precetto, non poteva essere più chiaro è più devastante per la tesi giuridica sostenuta dall'A.S.L. convenuta.
Nel nuovo contesto sociale di assoluta parificazione sanitaria-psico-somatica, è stridente il voler sostenere un differente trattamento dei malati psichici.
La parificazione, è assoluta e l'art. 51 della L.833 / 78, dispone la gratuità di tutte le terapie.
In definitiva, la L. 833 / 78 cosi come la L.180 / 78, hanno abrogato la L. 3.12.1931 n. 1580 e il R.D. n. 615 / 1909.-

 

3) TERAPIA - ASSISTENZA

Una delle argomentazioni evidenziate in udienza della USSL, consiste nella dicotomia terapia- assistenza sociale .
Per la resistente, solo la terapia, sarebbe gratuita ex legge 838 / 78. L'assistenza sociale, concetto diverso sarebbe onerosa.
La prospettazione è infondata.
Le emergenze processuali, hanno, infatti, dimostrato che i degenti sono stati destinatari di vere e proprie terapie. Essi periodicamente, devono assumere farmaci sotto il controllo medico. Sono spesso costretti a letto, per sottoporsi a precise terapie sanitarie.
Nell'attuale Ospedale di San Martino, l'assoluta maggioranza dei personale è medico e paramedico. Le assistenti sociali, sono solamente tre.
Due di queste, sono state udite ed hanno detto: " MAZZI Alessandra, "non posso dare farmaci, il medico prescrive il farmaco, che viene somministrato dal personale paramedico. Neppure l'ausiliario può somministrare farmaci. Ho visto alcuni ricorrenti nell'Ospedale psichiatrico di Como, di Via Castelnuovo. A fine anni '70 c'era un direttore e vari medici. Credo una dozzina, c'erano gli infermieri e le assistenti sociali" (pag.3 e 4 verb. ud.) ..... .”la cura agli ospiti da parte dei medici è stata di osservazione e prescrizione de farmaci psichiatrici. Coi nuovi farmaci alcune situazioni sono migliorate. Anche quando la situazione non potrebbe mai migliorare vengono dati farmaci per tenerla stazionaria. A queste persone un medico internista prescrive la medicina per patologie secondarie, in questo caso vengono ricoverati in un'altra struttura, quella ospedaliera" (pag. 4 verb. ud.).

Come si vede, è prevalente l'aspetto sanitario su quello assistenziale. L'altra assistente sociale Marina ha detto: “sono assistente sociale, ho lavorato all'Ospedale psichiatrico di Como. Riconosco alcuni nomi tra i ricorrenti, che sono certamente stati ricoverati prima dell'ingresso della L. 180. A questi ospiti viene somministrata una terapia psichiatrica, alcuni erano abbastanza autonomi, alcuni addirittura uscivano per qualche ora dal presidio. Avevamo anche dei pazienti allettati con handicap fisici ( pag.5 verb. ud.).
Anche questa voce processuale sottolinea la prevalenza dell'aspetto medico e della necessità di terapia per i ricorrenti.
Di certo, essi abbisognavano anche di assistenza non strettamente sanitaria. Insomma le prestazioni loro dedicate erano promiscue.

In caso di prestazioni promiscue, la Corte di Cassazione, attribuisce la prevalenza alla terapia e non già all'assistenza: "con riferimento ai malati mentali cronici, in base al contributo disposto degli artt. 1, 51 e 75 legge n.833 / 1978, 30 legge n. 730 / 1983, nonché 1 e 6 d. P.C.M. 8 agosto 1985, nel caso in cui , oltre alle prestazioni socio assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio sanitario nazionale; qualora invece, sia prestata soltanto un'attività di sorveglianza e di assistenza non sanitaria, l'attività va considerata di natura socio assistenziale e, pertanto, estranea al Sevizio sanitario” ( Cass. 20.11.96 n. 101 50 ).

Nella fattispecie, abbiamo visto come l'aspetto terapeutico fosse non solo pari a quello assistenziale ma addirittura nettamente prevalente.

Ne consegue, che, va accolta la tesi dei degenti anche sotto questo aspetto processuale. Essi hanno perciò diritto alla restituzione dei danaro depositato con il loro consenso in un fondo USSL.

La USSL cui è succeduta la ASL, invece, non può pretendere le quote di degenza né per il 1993 ( anno relativo ai decreti ingiuntivi ), né per qualsiasi altro periodo successivo ai 1978.

I decreti ingiuntivi dei Presidente del Tribunale di Como, vanno quindi revocati e deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti viventi o degli eredi di quelli defunti alla gratuità della degenza dell'Ospedale San Martino.

L’ASL di Como è l'Ente pubblico territoriale a ad appartenenza necessaria, succeduto a titolo universale alle abrogate, USSL ( prima - n. 11 e poi n.5). Sotto questo aspetto gli effetti del processo si riverberano anche sulla ASL.

La delibera 275 / 83 dell'Organo Sanitario Pubblico prevedeva l'onerosità dei ricoveri degli alienati mentali. All'uopo si rifaceva alle norme abrogate dalle leggi sanitarie dei 1978. Quella delibera è dunque illegittima per violazione di legge. Dove essere perciò disapplicata 'Incidenter tantum” al sensi degli art. 4 e 5 L. 20.3.1865 n. 2248 alleg. E.

Le parti, non hanno saputo chiarire al Giudice, l'aspetto quantitativo della “repetitio indebiti” - Sarà, I'Ente pubblico debitore; a restituire nella maniera esatta quanto trattenuto al rispettivi aventi diritto.

Le somme restituenti, dovranno essere aumentare ex art. 429 cpc. Alla soccombenza, segue l'obbligo delle spese processuali, che tenuto conto della complessità della controversia si liquidano in L. 3.000.000 più IVA più addizionale.

P.Q.M.

 

Rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione; revoca i decreti ingiuntivi emessi dal Presidente dei Tribunale di Como in data 12.1.95 su istanza dell'USSL n.11, poi USSL n.5 Gestione - Liquidatoria e poi ASL di Como nei confronti di B.S. ed altri 26 ricorrenti; dichiara che il ricovero nel già Ospedale Psichiatrico di Via Castelnuovo, di Como dei ricorrenti è gratuito e per l'effetto, sospende "Incidenter tantum ", la delibera dell'USSL n. 275 / 83.

Condanna. I'USSL-ASL al pagamento delle spese processuali di controparte liquidate in L. 3.000.000. più IVA più addizionale.

Como, Il 18 settembre 1999

ALL'INIZIO DELLA PAGINA

Dispositivo della Sentenza

CORTE D’APPELLO Milano - Sez. Lavoro

Composto da Sigg. Magistrati:
          G. Mannacio ……..…..Presidente
          L. Gargiulo …………...Giudice
          Ruiz …………....……..Giudice

All’udienza del 13 marzo 2000 ha emesso al seguente

SENTENZA

tra

Azienda Ospedaliera S. Anna quale gestione - liquidatoria UUSL n. 5

contro

S. B. + 25

(omissis )

in parziale riforma della sentenza impugnata:

1) inserire nel frontespizio della stessa il ricorrente E. C. dopo B. A. ed aggiungere dopo G. B. in persona del suo Amm. Provvisorio: “B. A. per nomina del G.T. di Como; G. A., in persona del suo Amm. Provvisorio; aggiungere dopo USSL n. 5 Gestione liquidatoria: in persona del Liquidatore Dr. Franco Navone”;
2) nel dispositivo della sentenza impugnata eliminare l’espressione “e poi ASL” sostituire a Setito “SESITO” e a 26 ricorrenti “25 ricorrenti”; sostituire ancora a USSL - ASL : “USSL n. 5 , Gestione Liquidatore in persona del Dott. F. Navone e dopo le parole delibera della USSL n. 275 / 83 : “condanna la ASL di Como già USSL, a restituire a B. S. e agli altri ricorrenti o loro eredi le somme tenute in deposito per l’eventuale prelievo delle rette”; sostituire ancora alle parole le ASL di Como, già USSL la: “USSL n. 5 Gestione liquidatoria: “in persona del Liquidatore F. Navone”;
3) condanna l’appellante prima fase a pagare le spese di 1° grado nella maggior somma di Lit. 10.000.000;
4) conferma nel resto;
5) condanna l’appellante principale a pagare le spese di appello liquidate in Lit. 10.000.000.
Milano 13 / 3 / 2000 Il Presidente

Difesa sostenuta dall’Avvocato: Vinicio Cannizzaro- Via Diaz, 97 -22100 Como -Tel 031.269.068

ALL'INIZIO DELLA PAGINA

TELEGRAMMA 050 - 02033800655603
DOTT. GIOVANNI LO GATTO
GIUDICE TUTELARE TRIBUNALE DI COMO
220100 COMO

La scrivente associazione ASVAP5, statutariamente tenuta a tutelare i portatorio di disagio psichico, si rende disponibile per la difesa dei pazienti dell'ex O.P. San Martino che hanno ricevuto decreto ingiuntivo e sono privi di qualunque tutela (tutore, curatore, famigliare,....).
Si rende noto che è già stato notificato e che il termine per l'opposizione scadrà alla fine del corrente mese.

Suello, 17-04-1995
Il Presidente Adrea  Lanfranchi
Mittente:
ASVAP5 - Via A.Manzoni 15 -  23867 SUELLO

ALL'INIZIO DELLA PAGINA

Atti Parlamentari - 32233 - Camera dei Deputati

 

XIII LEGISLATURA - Allegato B ai resoconti - SEDUTA del 28 giugno 2000

 

VALPIANA -

Ai Ministri della Sanità e del Tesoro,

del bilancio della programmazione economica.

 

Per sapere - premesso che:

in data 27 ottobre 1999 presso la Cancelleria- del Tribunale di Corno è: stata depositata la sentenza n. 289 / 99 emessa Dottor Beniamino Fargnoli, in funzione di Giudice del Lavoro e che tale sentenza afferma “Rigettata ogni altra istanza, eccezione, deduzione;

revoca i decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Como in data 12 gennaio 1995 su istanza dell’USSL 11, poi UUSL 5 Gestione Liquidatoria e poi ASL di Como nei confronti di B.S. ed altri 26 ricorrenti: dichiara che il ricovero nel già Ospedale Psichiatrico di Via Castelnuovo di Como dei ricorrenti è gratuito e per l’effetto, sospende incidenter tantum, la delibera dell’USSL n. 275 / 83. Condanna, l’USSL - ASL (ora Azienda Ospedaliera Sant’Anna) al pagamento delle spese processuali in Lire 3.000.000 più addizionali”.

tale sentenza è stata confermata in seconda istanza dalla Corte d’Appello di Milano;

l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna a tutt’oggi non ha ancora liquidato i ricorrenti;

la delibera che dal 1983 imponeva le rette è sospesa e gli effetti di tale sospensione devono valere per tutti coloro cui sono state indebitamente trattenute (o che hanno versato) le rette;

al di là del puro diritto, l’Assemblea dei famigliari e dei tutori, organizzati nella Associazione ASVAP 5 di Como, nell’Assemblea dell’11 dicembre 1999 presso la Biblioteca di Como, ha deliberato all’unanimità (presenti 118 persone) di costituire una Fondazione al fine di utilizzare i danari delle rette a favore dei degenti loro congiunti e per la ricerca e l’informazione nel campo della Salute Mentale.

 

quali misure intendono assumere a fine di indurre nel più breve tempo possibile l’Azienda Ospedaliera a restituire i denari delle rette a tutti gli aventi diritto anche in considerazione della lettera inviata in data 10 aprile 1996 dal Ragioniere Generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio, alla regione Lombardia e tenuto anche presente che nel frattempo maturano interessi che potrebbero configurarsi come danno erariale, attribuibili al Direttore Generale. (4 - 30577 )

ALL'INIZIO DELLA PAGINA

SENTENZA N. 214
N. 15 / 2000 R. G. LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Composta dai signori magistrati
Dott. Giorgio MANNACIO - Presidente
Dott. Leonardo GARGIULO - Consigliere rel.
Dott. Angela RUIZ - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, discussa all’udienza del 13 marzo 2000 e promossa

DA

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA quale gestione liquidatoria dell’USL n. 5 in persona del direttore generale dott. Franco Navone rappresentata e difesa dagli avv.ti Bassano Baroni di Milano e Massimo Restelli di Como ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Milano via Pattari n. 6, per delega in calce al ricorso in appello

appellante principale

CONTRO

B. S., B. G., B. A., B.L.D., A. B. e C. E. in persona del loro amministratore provvisorio L. A.per nomina del Giudice tutelare di Como;
C. E., in persona del loro amministratore provvisorio C. P. per nomina del Giudice tutelare di Como;
B. G., in persona del loro amministratore provvisorio B. R. per nomina del Giudice tutelare di Como;
B. L., in persona del loro amministratore provvisorio B. R. per nomina del Giudice tutelare di Como;
A. E. in persona del loro amministratore provvisorio A. E. A. per nomina del Giudice tutelare di Como;
B. L. C. in persona del loro amministratore provvisorio B. E. per nomina del Giudice tutelare di Como;
B. G. in persona del loro amministratore provvisorio B. A. per nomina del Giudice tutelare di Como;
A. G. in persona del loro amministratore provvisorio A. V. per nomina del Giudice tutelare di Como;
C. E. in persona del loro amministratore provvisorio C. G. per nomina del Giudice tutelare di Como;
B. A. in persona del loro amministratore provvisorio B. E. per nomina del Giudice tutelare di Como;
A.F.; B.S.; C.A.; A.F.; B.E.; C.G.; B.A.; B.L.;
B.R., nella sua qualità di erede di B.A., tutti rappresentati e difesi per delega in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo - salvo B. R. rappresentato e difeso per delega in calce alla comparsa di costituzione in data 5. 12. 1995 - dall’avv. Vinicio Cannizzaro, nonché domiciliati presso l’avv. Dario Ghirardi in Milano, via G.B. Buzzoni n. 8 per dichiarazione del predetto difensore.
C.A.; C.T.; C.V.; C.D.; C.V.; e C.S., nella loro qualità di eredi di C.F., rappresentati e difesi dagli avv.ti B.B. e L.S. per delega nel margine della comparsa di costituzione volontaria del 29. 7. 1999, ed elettivamente domiciliati in Milano, via G.B. Buzzoni n. 8 presso l’avv. D. G., per dichiarazione dei predetti difensori.
C.M.L.; quale erede rappresentata e difesa dagli avv.ti G.M. e Vinicio Cannizzaro per delega nel margine della comparsa ex art. 436 cpc ed elettivamente domiciliati in Milano, via G.B. Buzzoni n. 8 presso l’avv. D. G., per dichiarazione dei predetti difensori.

appellati - appellanti incidentali

OGGETTO: APPELLO SENTENZA TRIBUNALE

CONCLUSIONI:

Per l’appellante:

“ Piaccia all’Ecc.ma CORTE DI APPELLO - Sez. Lavoro - in riforma della impugnata sentenza e previa fissazione di udienza di discussione:

 
 

a) ritenuta la carenza di giurisdizione dell’AGO, dichiarare irricevibile l’opposizione in oggetto di causa;
b) ritenuta la legittimità della richiesta di pagamento delle rette di degenza nei confronti dei ricoverati presso l’ex Ospedale Psichiatrico di Como, condannare:

- A. E. a pagare la somma di L. 9.915.000
- A. F. a pagare la somma di L. 10.950.000
- A.B. a pagare la somma di L. 10.950.000
- A. F. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. E. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. N. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. S. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B A. E. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. A. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. R. nella sua qualità di erede di B. A. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. G. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. G. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. G. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. L. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. A. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. L. D. a pagare la somma di L. 10.950.000
- B. L. a pagare la somma di L. 10.950.000
- C. E. a pagare la somma di L. 10.950.000
- C. A. a pagare la somma di L. 10.950.000
- C. E. a pagare la somma di L. 10.950.000
- C. E. a pagare la somma di L. 10.950.000
- C. G. a pagare la somma di L. 10.950.000
- C. F. a pagare la somma di L. 10.950.000

Oltre, per tutti, interessi e spese legali di entrambe i gradi di giudizio”.

Per gli appellati - appellanti incidentali:

IN VIA PRELIMINARE

Accertare e dichiarare l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza qui impugnata nei confronti dei ricorrenti C. E. e A.G., per il decorso dei termini ex art. 325 e 326 c.p.c. in mancanza della notifica dell'atto d'appello, nonché nei confronti di B. G. per non essere stato notificato l'atto di appello al difensore nella sua qualità di procuratore domiciliatario del suo amministratore provvisorio B. A., ma nella qualità di procuratore di differente ricorrente.

IN VIA PRINCIPALE

- Rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con condanna dell’USSL alla restituzione di quanto trattenuto, con vincolo di indisponibilità per il malato, ovvero di quanto incamerato dalla stessa successivamente all’entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, con interessi e la rivalutazione monetaria da ogni singola operazione al saldo

IN VIA INCIDENTALE SUBORDINATA AL DENEGATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA AVVERSARIA

- Previo accertamento del1'inadempimento agli di erogazione di prestazioni socio-sanitaria conformi a livelli qualitativamente accettabili, condannare la USL al risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa anche mediante ricorso a criteri di equità, da compensarsi con quanto risultasse dovuto per retta e con condanna dell'Ussl al pagamento della differenza.

IN VIA ISTRUTTORIA

- Occorrendo, si chiede l’acquisizione agli atti di causa delle cartelle cliniche relative agli opponenti, degli atti di delega per la riscossione delle pensioni e della documentazione attestante i movimenti effettuati, le quote accantonate in conto retta e le quote a disposizione del malato sino ad oggi e, quindi, il rendiconto della loro gestione,
Si chiede occorrendo disporsi CTU contabile.
Per quanto occorra, essendo i fatti notori, incontestati e comunque comodamente presumibili, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del primario del presidio psichiatrico S. Martino dr. Antonino Mastroeni e la prova testimoniale (si indicano, su tutte le circostanze, le assistenti sociali Mazzi Alessandra, Trinca Matilde, Di Carlo Maria e le caposala di ciascun reparto ove risultano (o risultavano) ricoverati gli attuali ricorrenti (i cui nominativi la controparte vorrà cortesemente indicare) ovvero che i Pretore vorrà far oggetto di specifica richiesta informativa ex art. 213 c.p.c.) sulle seguenti circostanze:
- “ Vero che tutti i ricorrenti sono affetti da differenziate patologie psichiche che ne determinarono a suo tempo il ricovero e, sino ad oggi, la sottoposizione a interventi terapeutici, compresa la somministrazione di farmaci, in condizioni di degenza.
- “ Vero che le dimissioni dall’ex ospedale psichiatrico poi attuate tra i ricorrenti risono verificate solo allorché sono state realizzate o rese disponibili idonee strutture non manicomiali ove continuare il percorso terapeutico in condizioni di protezione”.
“ Vero che tutti i reparti ove risultano/risultavano ricoverati gli attuali ricorrenti (RM1, RM2; RF1, Villa Verde, Villa Chiara, Villa Rosa, Villa Silvia, Villa Aurora, Riab. Femm. ) erano/sono caratterizzati dalle gravi carenze riscontrate nel corso del sopraluogo dall’On. Ronchi in data 30. 9. 1994 ( doc. 6) e delle indagini condotte dall’Istituto Negri di Milano. ( doc. 12 )

IN VIA INCIDENTALE

1. Disporre la correzione della sentenza impugnata come segue:
- nel frontespizio, ove sono indicate le parti, dopo A. B. (p.1 rigo 10) aggiungere “C. E.”;
- nel frontespizio, B. G., in persona del sua amministratore provvisorio(p.1 rigo 24) , aggiungere “… B. A. per nomina del giudice tutelare di Como;
A. G., in persona del suo amministratore provvisorio .. “;
- nel frontespizio, dopo Ussl n. 5 Gestione liquidatoria (p.2 rigo 4) aggiungere “ … in persona del liquidatore dr. Franco Navone “;
- nel dispositivo, sostituire a “Setito” (p.20 rigo 5); “S. ..;
- nel dispositivo, sostituire a “26 ricorrenti” (p.20 rigo 5) 25 ricorrenti”;
- nel dispositivo, sostituire a “ Ussl - ASL” (p20 rigo 9); “USSL n. 5 Gestione liquidatoria, in persona del liquidatore dr. Franco Navone”;
- nel dispositivo, dopo “ la delibera dell’Ussl n. 275 / 83” (p.20 rigo 8), aggiungere la ASL di Como, già Ussl, a restituire a B. S. e agli altri ricorrenti o loro eredi le somme tenute in deposito per l’eventuale prelievo delle rette”.
- nel dispositivo, nella proposizione così da ultimo aggiunta, alle parole “ … la Asl di Como, già Ussl … “ sostituire le parole “… la USSL n. 5 Gestione liquidatori, in persona del liquidatore dr. Franco Navone”.

2. Riformare la sentenza impugnata in punto spese, rideterminando le stesse come da nota allegata e liquidata dal competente ordine professionale. (doc. 13)

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese , diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 12 gennaio 2000, la AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA, quale gestione liquidazione dell’USL n:. 5, proponeva appello avverso la sentenza 18 - 27 ottobre 1999 n. 289 del Tribunale di Como Sezione Lavoro recante questo dispositivo: "Rigettata ogni altra istanza, eccezione e deduzione, revoca i decreti ingiuntivi emessi dal Presidente dei Tribunale di Como in data 12.1.95 su istanza dell'USSL n. 11, poi USSL n. 5 Gestione Liquidatoria e poi ASL di Como nei confronti di B. S. ed altri 26 ricorrenti; dichiara che il ricovero nel già,Ospedale psichiatrico di Via Castelnuovo di Como dei ricorrenti è gratuito e per l'effetto, sospende, "incidenter tantum", la delibera dell'USSL n. 275/83. Condanna l'USSL - ASL al pagamento delle, spese processuali di controparte liquidate in L. 3.000.000 più IVA più addizionale." A sostegno dell'impugnazione poneva in via preliminare la presumibile carenza di giurisdizione dei giudice adito e la non disapplicablità dell'atto amministrativo impugnato e cioè la Delibera n. 275/83. Rilevava quindi che erroneamente l'appellata sentenza affermava in primo luogo che la L. n. 180 / 1978 aveva radicalmente-abrogato il R.D. n. 615 / 1909 ed il R D. n. 1580 / 1931 così determinando la decadenza delle norme abilitanti al recupero di importi a carico degli assistiti e ciò in specie a conseguenza dei ricovero non più coatto ma volontario dei malati psichici, in secondo luogo che il risultato della gratuità era conseguente alla L. n. 833 / 1978 abolitrice della pluralità dì competenze passive per gli interventi sanitari così sancendo il diritto alla salute dei cittadini, da ritenersi tradotto nella facoltà di esigere qualsiasi prestazione e sempre a titolo gratuito, ed in terzo luogo che nel concreto tipo di intervento posto in essere a favore dei ricorrenti si doveva ravvisare una prestazione di stretto o almeno prevalente carattere sanitario come tale assoggettabile alla gratuità tipica della protezione sanitaria. Al riguardo richiamava e sviluppava ulteriormente le tesi difensive di primo grado richiamando precedenti giurisprudenziali. Concludeva nei termini di cui in epigrafe per la riforma della impugnata sentenza con la declaratoria di irricevibilità dell'opposizione oggetto di causa attesa la carenza di giurisdizione dell'AGO, e, previo riconoscimento della legittimità della richiesta di pagamento delle rette di degenza nei confronti dei ricoverati presso l'ex Ospedale Psichiatrico di Como, per la condanna delle controparti alle somme che indicava di seguito oltre interessi e spese legali di entrambi i gradi dì giudizio.

Regolarmente costituitisi, B. S. e gli altri appellati indicati in epigrafe richiamavano le vicende processuali di primo grado e riproducevano i relativi atti difensive, dichiaravano di far propria la motivazione della sentenza dei Tribunale rilevando che era stata preceduta da una approfondita istruttoria orale sulle.caratteristiche dei nosocomio comasco e del relativo personale, confutavano i motivi di gravame avversari con precisazione in fatto ed in diritto, ribadivano le ulteriori argomentazioni difensive di prime cure proponevano infine appello incidentale facendo presente che la sentenza era densa di errori materiali ed aveva condannato la controparte per spese ad un importo inferiore al minimi tariffari Concludeva “in via preliminare"' per l’accertamento la declaratoria dell'avvenuto passaggio in giudicato.della sentenza nei confronti di C. E. ed A. G. per decorso dei termini ex art. 325 e 326 c.p.c. in mancanza della notifica dell'atto di appello, nonché nei confronti di B. G. per non essere stato notificato l'atto di appello al difensore nella sua qualità di procuratore domiciliatario dell’amministratore provvisorio B. A. ma nella qualità di procuratore di differente ricorrente, " in v i a principale" per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugna sentenza, "in via incidentale subordinata al denegato accoglimento della domanda avversaria” per la condanna di controparte al risarcimento del danno con compensazione con quanto dovuto per retta e pagamento della differenza, " in via istruttoria" per l'acquisizione occorrendo di documenti, espletamento di CTU contabile ed ammissione di prove per interrogatorio formale e testi, “in via incidentale” per la correzioni che indicavamo di seguito nel frontespizio e nel dispositivo della sentenza e per la riforma di quest’ultima in punto spese come da nota, nonché in ogni caso per la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

All’udienza di cui in epigrafe, dopo la relazione del consigliere incaricato e le difese orali delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza.

Motivi della decisione

1. In primo luogo va esaminata la preliminare eccezione di cui alla memoria ex art. 436 c.p.c. relativa al passaggio in giudicato della sentenza impugnata nei confronti di C. E. ed A. G. per decorso dei termini ex artt. 325 e 326 c.p.c. in mancanza della notifica dell'atto di appello nonché nei confronti di B. G. per non. essere stato notificato l'atto d’appello al difensore nella sua qualità di procuratore domiciliatario dell'amministratore provvisorio B. A., ma nella qualità di procuratore di differente ricorrente.
Ad avviso del Collegio l'eccezione non può essere accolta per una ragione di carattere assorbente che esime dal prendere in considerazione gli errori materiali contenuti nella sentenza del Tribunale e dal stabilirne la rilevanza .sotto il profilo in esame.
Per giurisprudenza ormai consolidata nel rito del lavoro il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado trova ostacolo nel tempestivo deposito in cancelleria del ricorso in Appello senza che rilevi la omessa notifica del medesimo alle parti poi costituitesi in giudizio.

2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per l'eccezione preliminare dell'appellante principale AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA - GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'USL n.5 di “presumibile carenza di giurisdizione del Giudice adito" per l'opposizione ai decreti ingiuntivi emessi a suo favore dal Presidente del Tribunale di Como, eccezione accorata al rilievo che la causa si caratterizza petitun. e causa petendi - per la pretesa delle controparti di voler vedere riconoscere la riferibilità delle spese di assistenza e ricovero alla USSL con la conseguenza dell'appartenenza della giurisdizione al giudice amministrativo in via esclusiva (donde l’irrilevanza della riconducibilítà delle posizioni personali alla sfera dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi), anche alla luce del Lgs. 31.3.1998 n. 80 - anteriore alla riassunzione della causa al Pretore di Cono quale giudice del lavoro - con il quale sono state “devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi”, questi ultimi comprendenti le "attività e le prestazioni di ogni genere, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale" (art. 33 n. 2 lettera g).
Come si osserva nella memoria ex art. 436 c.p.c., occorre distinguere la controversia tra enti in ordine agli oneri finanziari relativi al ricovero di malati di mente dalle controversie tra enti e privati riguardanti il diritto alla salute e la legittimità o meno della cosiddetta rivalsa, giacché le prime sin dalla legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 6972 / 1890) sono pacificamente devolute alla giurisdizione amministrativa, mentre le seconde sono altrettanto pacificamente devolute - dall'art. 2 L. 20.3.1865 n. 2249 all. E - alla giurisdizione ordinaria; e, d'altra parte, - l’art. 33 n. 2 lettera f - del predetto decreto legislativo n. 80/1998 esclude dalla devoluzione al giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti individuali di utenza con soggetti privati" tra cui è.ascrivibile la presente causa. Va aggiunto che la competenza del giudice dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. è funzionale ed inderogabile onde correttamente é stato radicato il giudizio davanti al Tribunale di Coma e poi riassunto davanti al Pretore di Como in funzione di giudice del lavoro.

3. Il secondo motivo di gravame dell'appellante principale concerne la non disapplicabilità dell'atto amministrativo impugnato e cioè la Delibera n. 275/83 del Comitato dì gestione della USSL n. 11 (poi divenuta USSL n. 5). Detta parte rileva che il primo giudice ha formalmente disposto la disapplicazione di tale delibera senza tener conto che contro la stessa era stato proposto ricorso al TAR Lombardia il quale aveva respinto la domanda incidentale di sospensione formulata dai ricorrenti. Evidenzia quindi da un lato che nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva quale quella in esame il giudice amministrativo è investito anche del compito di conoscere dei diritti soggettivi con conseguente privazioni di poteri conoscitivi in capo all'AGO sulla specifica materia, dall’altro che il potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo si arresta allorché 1’esame della legittimità è stato concretamente affidato agli organi della giustizia amministrativa, naturali giudici degli atti amministrativi, come di recente ribadito dalla Suprema Corte con sentenza 27.3.97 n. 2721.
La Corte non ritiene fondato il motivo di gravame.
Dalla documentazione in atti emerge che la delibera n. 275/83 non è stata oggetto di alcuna pronuncia in ordine alla sua legittimità da parte del giudice amministrativo. E la stessa sentenza della Suprema Corte richiamata dall'appellante chiarisce che il giudice ordinario non può disapplicare un atto della pubblica amministrazione quando la sua legittimità sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio della parte e con autorità di giudicato in quanto "la pronuncia di rigetto della domanda di dichiarativa dell'illegittimità, copre il..provvedimento impugnato, sia sotto l'aspetto dell’esistenza del potere dell'organo che ha emesso il provvedimento, sia della sostanza dello stesso, precludendo al giudice ordinario ogni indagine al riguardo.

4. Nel merito l'appellante principale premette che la sentenza del Tribunale si regge su tre errate proposizioni concernenti la prima la ritenuta radicale abrogazione, da parte della legge 13 maggio 1978 n. 180, del R.D. n. 615/1909 e della L. n. 1580/1931 con conseguente decadenza delle norme abilitanti al recupero di importi a carico degli assistiti, la secondo l'asserito risultato della gratuità realizzato dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 abolitrice della pluralità delle competenze passive per gli interventi sanitari donde il riconoscimento del diritto alla salute dei cittadini risolvente si nella facoltà di esigere qualsiasi prestazione e sempre a titolo gratuito, e la terza la ricorrenza nella specie di una prestazione di stretta od almeno prevalente carattere sanitario come tale assoggettatile alla gratuità tipica della prestazione sanitaria. Al riguardo evidenzia anzitutto che la L. n. 180/1978 non contiene la benché minima disposizione volta a sovvertire il sistema delle competente passive per le spese di ricovero in ordine alla quale la giurisprudenza amministrativa si era consolidata affermando la competenza passiva del sistema mutualistico per gli oneri della reale degenza ospedaliera nella stretta fase acuta della malattia, mentre restava fondamentalmente accollato ai ricoverati ed agli obbligati agli alimenti l'onere del ricovero dei soggetto cronicizzati (ricompresi nell'ampio genus degli inabili) nei.cui confronti era esperibile, da parte delle Province intervenute ex art. 13 u.c. del R.D. 18/6/1909, l’azione di rivalsa per le spese di ricovero ai sensi della L. 3/12/1931 n. 1580. Aggiunge che non sussiste alcuna incompatibilità tra la legge n. 180/1978 ed il sistema normativo di cui sopra risultando irrilevante il rilievo del primo giudice della qualificazione di "alienati" (propria della L. n. 36/1904) a quella di "persone affette da malattie mentali" (art. 2 L. n. 180/1978) posto che l'essere affetto da una certa malattia non dà titolo, di per sé, all'accollo al S.S.N. di ogni genere di ricovero, ed addirittura controproducente l'ulteriore rilievo di detto giudice sul venir meno del carattere coatto ed autoritativo del ricovero attenuandosi cosi una razione di assunzione pubblica dei costi relativi. Rileva ancora l'appellante principale che anche nella L. n. 833/1978 non è ravvisabile alcuna norma o alcun principio da cui debba discendere il principio nuovo della gratuità del ricovero del soggetto affetto da malattia cronica di mente, in presidi socio-assistenziali, e che anzi dall’esame dei servizi dovuti dal S.S.N. emerge che non vi sono comprese le prestazioni di natura assistenziale rese nelle strutture psichiatriche alternative e nelle comunità aperte,.il che si spiega perché non si tratta di prestazioni sanitarie come si è definitivamente chiarito sia a livello dei giudici amministrativi sia a livello dell'autorità giudiziaria ordinaria con numerose sentenze che, anche alla luce della pronuncia n. 455/.1990 della Corte Costituzionale sulla graduale attuazione del diritto alla salute, hanno evidenziato la differenza tra prestazioni sanitarie, garantite - a mezzo del servizio sanitario nazionale - come un vero e proprio diritto soggettivo, ed attività socio-assistenziali rimesse all'organizzazione ed alla discrezionalità delle regioni e degli enti locali con possibilità di rivalsa per le spese dì ricovero a sensi della legge n. 1580/1931 che la Suprema Corte con recente sentenza 20.1.1998 n. 481 ha ritenuto “in vigore anche dopo l'emanazione della legge 20.12.1978 n. 833. Precisa inoltre l'appellante principale che il persistente obbligo degli interessati di concorrere nelle spese di ricovero trova conferma in interventi legislativi successivi a detta L. n. 833/1978 sia dello Stato ( in particolare l'arti. 30 delle L. 27. 12. 1983 n. 730 - integrato poi dal D.P.C.M. 8. 8. 1985 - la cui disposizione fondamentale - assieme al ribadito e fermo divieto di accollare al fondo sanitario spese di carattere socio-assistenziale - è costituita dall'affermazione che "sono a carico del fondo sanitario le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali") sia della Regione Lombardia ( L. R. n. 35 / 1980 e L. R. n. 106 / 1980 ) che al divieto di accolto al SSN di spese derivanti dalla gestione dei servizi sociali hanno affiancato l'assunzione, da parte del fondo sanitario, dei costi dei servizi sanitari presenti nei servizi sociali. Infine denuncia l'erroneità dell’affermazione del primo giudice sulla connotazione sanitaria del presidio in base soltanto alle deposizioni di due testi, qualificatisi assistenti sociali, che hanno dichiarato di aver lavorato nell'ex manicomio di Cono negli anni settanta e riferito su eventi da loro a quel tempo rilevati, deposizioni che peraltro, se ben valutate, non forniscono il quadro di un servizio di carattere sanitario giacché le attività sanitarie descritte (talune visite mediche, spesso per malattie intercorrenti di nessuna valenza psichiatrica) e la somministrazione di taluni farmaci sono lungi dall'integrare un presidio ospedaliero o strettamente sanitario, ma, al più,. comprovano lo svolgimento di modesti interventi sanitari sicuramente e normalmente praticabili al domicilio o in ambiente domestico, mentre lo stesso riconoscimento che in caso di insorgenza di eventi acuti, si provvedeva al trasferimento in ospedali esterni, comprova che già negli anni settanta il presidio aveva perso, ogni reale carattere ospedaliero.

Trattasi, ad avviso del Collegio, di censure e rilievi che non valgono a determinare la riforma nel merito dell'impugnata sentenza.

E' giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. sentenza 20 novembre 1996 e sentenza 25 agosto 1998) che la ricognizione sistematica della disciplina legislativa porta a ritenere che nel caso in cui al malato psichico oltre alle prestazioni socioassistenziali siano erogate prestazioni sanitarie l'attività va considerata di rilievo sanitario e, pertanto. di competenza del Servizio Sanitario nazionale, mentre qualora siano erogate soltanto prestazioni di sorveglianza ed assistenza (c..d. prestazioni di "tipo domestico") l'attività va considerata di natura socioassistenziali e, pertanto, estranea al Servizio Sanitario.

La stessa giurisprudenza ha chiarito (contrariamente a quanto che, come si é visto, sostiene l'appellante principale) che non deve distinguersi tra malati mentali acuti e malati mentali cronici, al fine di escludere l'attività di cura dei secondi da quelle considerate di rilievo sanitario giacché di una tale distinzione non c'è traccia nella legge, che prende in considerazione l'attività di cura indipendentemente dal tipo di malattia (acuta o cronica) alla quale è diretta, e, pertanto, una disposizione di indirizzo e coordinamento che avesse introdotto detta differenza, sarebbe certamente contra legem e come tale disapplicabile dal giudice ordinario. Sempre la Suprema Corte nella seconda delle suindicate sentenze ha precisato che non può escludersi il carattere sanitario delle prestazioni in considerazione dell'impossibilità di guarigione o miglioramento della malattia psichica in quanto tale impossibilità non esclude che possano o debbano essere prestate cure mediche di eventuali altre affezioni connesse o consequenziali alla malattia psichica o anche terapie palliative della stessa affezione mentale. Da questi orientamenti non vi è ragione di dissentire e pertanto nella specie diviene decisivo accertare se altre alle prestazioni socioassistenziali siano state erogate, anche non irrilevanti prestazioni sanitarie ovvero sia stata essenzialmente prestata soltanto attività di sorveglianza ed assistenza dovendosi nel primo caso escludersi l’estráneità al Servizio e nel secondo riconoscersi invece detta estraneità. Ora le risultanze processuali, come ha già rilevato il Tribunale, depongono per la prima alternativa. Ed invero le deposizione delle testi Alessandra Mazzi e Maria Di Carlo (che, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso in appello, hanno svolta il loro compito di assistenti sociali non solo negli anni settanta ma per tutto il periodo per cui è causa) unitamente a parziali ammissioni e non contestazioni dell'appellante principale valgono a confermare gli avversari assunti secondo cui i ricoveri in questione (nella vigenza della vecchia normativa manicomiale che prevedeva che il "definitivo ricovero" avvenisse per decisione del Tribunale, previo accertamento medico e con relazione dopo un periodo di osservazione) avvennero per malattie psichiche per le quali il personale medico non ha mai ritenuto la possibilità di dimissione, che nella struttura anche dopo la riforme hanno operato primario, medici, personale paramedico ed infermieri sia pure in numero ridotto, e che ai ricoverati sono state sempre prestate cure mediche per la patologia psichiatrica con somministrazione, su prescrizioni mediche, di farmaci che nelle situazioni non suscettibili di miglioramento servivano per tenerle stazionarie, mentre solo per le patologie secondarie veniva disposto il ricovero altrove.

4. Passando all'esame dell'appello incidentale, rilevasi che lo stesso da un lato concerne alcuni errori materiali dell’impugnata sentenza e dall'altro la liquidazione delle spese di primo grado per la quale viene denunciata la violazioni dei minimi tariffari.
E' convinzione della Corte che l’impugnazione meriti integrale accoglimento.
Gli errori materiali risultano documentalmente e su di essi l'appellante principale non ha formulato in sede di discussione orale alcun rilievo. Non resta pertanto che disporre la loro correzione come da dispositivo. Quanto alla liquidazione delle spese di primo grado risulta indubbia la violazioni dei minimi e pertanto la Corte, avuto riguardo al valore della controversie, all’importanza delle questioni, trattate ed all'attività processale svolta. ritiene di determinare in £. 800.000 per esborsi £. 3.700.000 per diritti e £ 5.500.000 per onorari.

5. Le considerazione svolte nei precedenti paragrafi portano a concludere per la parziale riforma dell'impugnata sentenza con la correzione degli errori materiali di cui in dispositivo e la condanna dell'appellante principale al pagamento in favore delle controparti delle spese di primi grado nel la maggior somma di Lit. 10.000.000.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carica dell'appellante principale. Tenuto conto del valore della controversia, dell'importanza delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, si liquidano le spese sostenute dagli appellati- appellanti incidentali in £. 10.000.000 di cui £. 500.000 per esborsi £. 3.500.000 per diritti e £. 6.000.000 per onorari.

P. Q. M.

in parziale riforma della sentenza impugnata:

1. inserisce nel frontespizio della stessa il ricorrente E. C. dopo B. A. ed aggiunge dopo G. B. in persona del suo Am. provvisorio, "B. A. per nomina del G.T. di Como; G. A., in persona del Anm. Provvisorio"; aggiunge dopo USSL n. 5 Gestione liquidatoria: “ in persona del Liquidatore F. Navone”;

2. nel dispositivo della sentenza impugnata elimina l’espressione “ e poi ASL"; sostituisce a Setito "S." e a 26 ricorrenti “ 25 ricorrenti "; sostituisce ancore a USSL-ASL; “ USSL, gestione liquidatoria in persona del Liquidatore dott. F. Navone" e dopo le parole “delibera della USSL n.275 / 83: "condanna la ASL di Como, già USSL, a restituire a B. S. e agli altri ricorrenti o loro eredi le somme tenute in deposito per l'eventuale prelievo delle rette"; sostituisce ancora alle parole la ASL di Como, già USSL” le parole: “ USSL n. 5 Gestione liquidatoria, in persona del liquidatore F. Navone".

3. condanna l'appellante principale a pagare le spese di 1° grado nella maggior somma di Lit. 10.000.000;

4. conferma nel resto;'

5. condanna l'appellante principale a pagare le spese dì appello liquidate in Lit. 10.000.000.

Milano, 13. 3. 2000

CORTE D’APPELLO di MILANO
Sez. Lavoro
Resa pubblica mediante deposito in cancelleria
OGGI 20 Settembre 2000ì
DIRETTORE DI CANCELLERIA
Francesco Del Bove Orlandi

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